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La Domanda di Maternità della Badante a Como

Affrontiamo a Como un argomento particolare che può interessare alcune badanti, ovvero la maternità.

Come prima cosa la domanda relativa al congedo di maternità deve essere presentata dalla collaboratrice domestica online all’INPS attraverso il servizio dedicato, prima dell’inizio della maternità e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La badante è tenuta inoltre a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Andando nello specifico le badanti hanno diritto all’indennità di maternità solo se nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, oppure almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

Nel caso in cui la badante non avesse i requisiti per ottenere l’indennità dall’Inps il datore non deve dare alcuna integrazione, né per quanto riguarda la retribuzione, né per quanto riguarda la 13esima.

Il congedo di maternità può essere esteso:

  • a periodi antecedenti l’inizio del congedo di maternità (interdizione anticipata)
  • a periodi successivi fino a un massimo di sette mesi dalla data di nascita o di adozione/affidamento (interdizione prorogata)

La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell’INPS (e non del datore di lavoro) pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche (calcola secondo delle tabelle Inps).

La tredicesima è in parte pagata dall’INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%).

L’accantonamento del TFR invece è completo, e a carico del datore, in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se avesse lavorato per l’intero mese.

Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità ed é a carico del datore.

I contributi non vanno pagati in quanto non c’è erogazione di retribuzione.

Dall’inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la badante non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.

Inoltre,  se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro i primi 31 giorni dal rientro dalla maternità il preavviso da pagare è doppio (art. 40, comma 2, CCNL).

 

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