Como: licenziamento della Badante con un Tempo Determinato
Anche a Como chiariamo alcuni aspetti riguardanti il licenziamento della badante.
La badante in quanto contrattualizzata seguendo la norma nazionale dei lavoratori ha diritto al giusto preavviso in caso di licenziamento.
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato la legge prevede che alla data di scadenza il contratto si risolva automaticamente.
Potrebbe accadere però che una delle parti decida di recedere dal contratto prima del termine prestabilito, ad esempio il datore di lavoro decida di licenziare la badante prima del termine prestabilito.
La cessazione nei contratti a tempo determinato delle badanti fatta prima della scadenza contrattuale (a causa di licenziamento o dimissioni) é ammessa soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:
- entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell’assunzione
- se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, al punto da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro
- Risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del rapporto di lavoro
- Quando viene meno l’oggetto del contratto cioé non é più possibile effettuare la prestazione in quanto decede il datore/assistito o questo viene trasferito in una casa di riposo o in un centro assistenziale.
Nel caso di licenziamento illegittimo, che non è contemplato tra le sopra elencate, alla badante spetta un risarcimento danni pari all’ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro.
Nella lettera di assunzione può essere aggiunta un’ulteriore clausola per tutelare il datore di lavoro con la quale si stabilisce, come patto tra le parti, che si possa comunque licenziare la badante a tempo determinato dando il normale preavviso.
Si indica quindi una frase: “Pattiziamente le parti concordano che il preavviso contrattuale, per interruzioni del rapporto antecedenti la scadenza (sia per licenziamento che per dimissioni), venga applicato anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro è a tempo determinato.”
Se il datore utilizza la nostra lettera di assunzione quindi può termine il rapporto anche prima del termine dando regolare preavviso oppure pagandolo tramite indennità sostitutiva.
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