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Pensione di reversibilità per la badante sposa

Pensione di reversibilità per la badante sposa

AES domicilio offre servizi di badante convivente a Como. Oggi commentiamo un comportamento che si versifica spesso tra gli anziani che si affezionano alla badante. Spesso infatti gli anziani decidono di sposare la badante per assicurarle la reversibilità. Dopo la morte dell’anziano alla badante sarà corrisposta una quota della pensione a titolo di reversibilità. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n° 74 del 15 giugno 2016) sancisce che la pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge spetta di diritto a prescindere dalla durata del rapporto, dunque anche in caso di matrimonio breve. Viene dunque cassata la norma del 2011 la quale imponeva una riduzione dell’assegno di reversibilità a seconda della durata. La norma era stata introdotta per scoraggiare i cosiddetti matrimoni di convenienza. Sono definiti così i rapporti di breve durata in cui la differenza di età tra marito e moglie è elevata al punto da insospettire su eventuali interessi economici alle nozze. Più nello specifico, matrimoni contratti dopo i 70 anni e con una persona di almeno venti anni più giovane. Spesso si tratta della ‘badante’ dell’anziano.

Con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, era dunque stata introdotta la regola per cui, a fronte di un matrimonio tra una persona ultrasettantenne e un’altra che sia più giovane di oltre vent’anni, l’importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l’80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi.

Pensione per la badante sposa: norma irragionevole?

La Corte ha stabilito che tale norma introduceva una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità. Secondo la Consulta, la prestazione in oggetto non può essere collegata a elementi esterni al matrimonio, quale la sua durata. Inoltre, essa non terrebbe in debito conto l’allungamento della vita e l’evoluzione dei costumi.

Di contro, se la finalità dell’assegno di reversibilità è solidaristico, la solidarietà non dovrebbe forse essere giustamente tirata in ballo quando i due hanno condiviso un’intera vita di fatiche, cure, impegni e gratuito aiuto vicendevole; o quando le sfortune della vita privano troppo presto uno dei due del sostegno del partner?

In secondo luogo, l’assegno di reversibilità non veniva eliminato, bensì ridotto, proporzionando la solidarietà all’effettiva durata della condivisione di vita. Molteplici, dunque, le riflessioni se paragonate alla spesa pensionistica italiana e alla nostra condizione economica sempre più critica e complessa.