Assumere una badante con regolare contratto a Como
La disciplina giuridica del lavoro domestico
AES Domicilio offre servizi ad hoc per i vostri cari mirando alla tutela ed al benessere generale attraverso la guida giornaliera delle badanti conviventi a Como. Per questo motivo oggi affrontiamo la disciplina del lavoro domestico a tutto tondo. La categoria comprende Badanti e OSS e la analizziamo per comprenderne il ruolo ed il contesto in cui tale figura va ricompresa.
Il rapporto di lavoro domestico
Questo si caratterizza per il fatto che la prestazione viene resa nell’abitazione. Ai sensi dell’articolo 2068 co. 2 i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo.
Nel 1969 la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il 2068, consentendo così l’avvio della contrattazione collettiva di settore. Oggi, pertanto è questa la principale fonte in materia di lavoro domestico, insieme alla l. 339/1958 e integrata dalla disciplina codicistica. Eventuali pattuizioni tra le parti sono valide solo se più favorevoli al lavoratore, prevalentemente sulla legge e sul contratto collettivo. Il rapporto di lavoro domestico consiste quindi nella prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare.
La figura del collaboratore domestico
Sono considerati lavoratori domestici, oltre al personale addetto alle normali incombenze familiari (camerieri, colf, baby sotterraneo, Badanti, cuochi) anche gli autisti, quando la loro prestazione è esclusivamente o prevalentemente al servizio della famiglia, i giardinieri, custodi e portieri di case private al servizio del nucleo familiare. Il lavoro svolto da parenti ovvero da persone legate da un vincolo affettivo, si presume a titolo gratuito e non è sottoposto alla normativa del lavoro domestico. Tale gratuità può essere superata con la prova rigorosa della effettiva sussistenza degli elementi della subordinazione.
Il contratto tra le parti
Tra le parti deve essere stipulato un contratto di lavoro nel quale vanno indicati:
- la data di inizio rapporto;
- la durata del periodo di prova;
- la sussistenza della convivenza;
- l’orario giornaliero;
- la retribuzione.
A differenza degli altri rapporti di lavoro subordinato, qui il periodo di prova si presume per i primi 8 giorni, e non è prevista la forma scritta. La trasparenza e la passione che ci contraddistinguono sono le armi del nostro mestiere e per la riuscita del nostro lavoro è necessario non perdere mai di vista l’importanza dell’informazione e dell’aggiornamento.