Como, quando la Badante Decide di Dimettersi
Il lavoro delle badanti a Como è molto spesso impegnativo e può capitare che le condizioni della persona da assistere sono peggiorate o modificate a tal punto che non si riesce a gestire e la badante convivente o la badante a ore può decidere di dimettersi.
Può anche decidere di dimettersi perché non si trova più bene, perché deve tornare al suo paese, perché ha trovato una nuova e migliore sistemazione lavorativa.
Vediamo dunque come funziona il licenziamento della badante, partendo con i tempi di preavviso, per licenziamento o dimissioni, che variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.
- Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro. Sarà invece di 30 giorni di calendario, nel caso in cui l’anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.
- Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
- Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana.
Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.
La cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale (a causa di licenziamento o dimissioni) é ammessa soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:
- entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell’assunzione
- se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, al punto da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro
- Risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del rapporto di lavoro
- Quando viene meno l’oggetto del contratto cioè non é più possibile effettuare la prestazione in quanto decede il datore/assistito o questo viene trasferito in una casa di riposo o in un centro assistenziale.
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